Capo IV
Art. 25
Esercizio abusivo dell'attività
In vigore dal 19 set 2010
1. Nel titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 140, è inserito il seguente capo:
«Capo IV-bis
Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
Art. 140-bis.
Esercizio abusivo dell'attività
1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141#art-25