Capo III
Art. 22
Gestione degli elenchi
In vigore dal 1 feb 2022
1. Gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.
2. Nell'attività di gestione degli elenchi l'Organismo:
a) procede, previa verifica dei requisiti, all'iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta;
b) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
c) rigetta l'istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui all'articolo 128-duodecies. In entrambi i casi ne dà comunicazione all'interessato;
d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi;
e) aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo, nonché sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti;
3. Fermo restando quanto previsto dall', con riferimento al procedimento di iscrizione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attività di gestione degli elenchi, l'Organismo predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza.
4. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.
4-bis. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-novies.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del medesimo testo unico in altri Stati membri dell'Unione europea, l'Organismo ne dà comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorità competenti degli altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla cancellazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141#art-22