Capo II

Art. 16

Requisiti patrimoniali

In vigore dal 4 giu 2016
1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies, e 128-septies e le modalità di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile. 1-bis. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica il regolamento adottato ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE. 2. Ai sensi dell'articolo 128-septies comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
  • Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141#art-16

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Art. 16 Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi — Requisiti patrimoniali | Portale Normativo