Capo II

Art. 14

Requisiti di Professionalità

In vigore dal 10 gen 2026
1. L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità: a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge; b) frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria; c) possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell'apposito esame, indetto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalità da questo stabilite. 2. L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità: a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: 1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; 2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, ivi inclusa l'attività di agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di dipendente o collaboratore a contatto con il pubblico di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi nel rispetto dell'articolo 128-novies, comma 3, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; 3) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; 4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. b) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate alla lettera a). c) l'amministratore unico, l'unico socio della società a responsabilità limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 3. L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è altresì subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
  • Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141#art-14

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Art. 14 Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi — Requisiti di Professionalità | Portale Normativo