Art. 6

Modifiche alla legge 15 gennaio 1991, n. 30

In vigore dal 6 mag 2010
1. All' della legge 15 gennaio 1991, n. 30, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone e mantiene aggiornato, sul proprio sito internet istituzionale, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, l'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equina, nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 2, capo I, della decisione 2009/712/CE.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-29;57#art-6

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Art. 6 Attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico. — Modifiche alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 | Portale Normativo