Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633

In vigore dal 6 mag 2010
Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «1. Fatte salve le disposizioni concernenti l'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinate razze specifiche, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina è oggetto di scambi unicamente se: a) è stato raccolto, trattato e immagazzinato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto, sotto il profilo sanitario, conformemente all'allegato D, capitolo I, del presente decreto, oppure in deroga a quanto precede, qualora si tratti di ovini e caprini, in un'azienda che soddisfi i requisiti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193; b) proviene da animali che rispondono alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II, del presente decreto; c) è stato raccolto, trattato, conservato, immagazzinato e trasportato conformemente all'allegato D, capitolo III, del presente decreto; d) è accompagnato, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario predisposto in sede comunitaria. 2. Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina, caprina, equina e suina sono oggetto di scambi unicamente se: a) sono stati prelevati su donatrici, che rispondono alle condizioni fissate nell'allegato D, capitolo IV, del presente decreto, provenienti da un gruppo di raccolta o sono stati prodotti da un gruppo di produzione, riconosciuto dall'autorità locale competente (regione direttamente o per il tramite dell'azienda sanitaria locale), che soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura comunitaria di cui all'articolo 17 della direttiva comunitaria 92/65/CEE (decisione comunitaria 99/468/CE del Consiglio e successive modificazioni; b) sono stati raccolti, trattati e conservati in un laboratorio, nonché immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato D, capitolo III, del presente decreto; c) sono accompagnati, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario conforme al modello stabilito in sede comunitaria. 3. Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme alle disposizioni del comma 2 per gli ovini, i caprini e gli equidi e alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242, per i suini. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono i centri di cui alla lettera a) del comma 1 e i gruppi riconosciuti di cui alla lettera a) del comma 2, assegnando un numero di registrazione ad ogni centro e gruppo.». 2. All'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 633 del 1996, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi riguardanti i suddetti centri e gruppi riconosciuti e dei rispettivi numeri di registrazione.». 3. All'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 633 del 1996, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della salute registra e assegna un numero di registrazione agli organismi, istituti o centri di cui al comma 3. Il Ministero della salute redige e tiene aggiornato un elenco dei citati organismi, istituti o centri e dei rispettivi numeri di registrazione, mettendolo a disposizione degli Stati membri e del pubblico, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II capitolo 1, della medesima.». 4. L'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 633 del 1996 è sostituito dal seguente: «Art. 17 (Misure sanitarie alle importazioni). - 1. Gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui all'articolo 11 possono essere importati nel territorio nazionale soltanto se: a) provengono da un Paese terzo compreso in un elenco redatto dalla Commissione europea; b) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito in sede comunitaria, firmato dall'autorità competente del Paese esportatore che attesta che: 1) gli animali: 1.1) soddisfano le condizioni supplementari o offrono le garanzie fissate in sede comunitaria; 1.2) provengono da centri, organismi o istituti riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle stabilite nell'allegato C; 2) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni provengono da centri di raccolta e di immagazzinamento o da gruppi di raccolta e di produzione riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura comunitaria.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-29;57#art-5

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Art. 5 Attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico. — Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 | Portale Normativo