Art. 3

Disposizioni varie

In vigore dal 1 apr 2010
1. Con determinazioni del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa in regime sospensivo. 2. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza sono stabilite le modalità e gli adempimenti per l'attuazione dei commi 5 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche a modifica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210. 3. Il contenuto dei documenti cartacei previsti dall'articolo 6, commi 5 e seguenti, del testo unico n. 504 del 1995 per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo è stabilito con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza. 4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite procedure semplificate per la circolazione, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, destinati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 5. I registri, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e relative norme di attuazione, fatta eccezione per quelli relativi ai tabacchi lavorati, possono essere formati, gestiti e conservati con strumenti informatici. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da adottarsi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-29;48#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. — Disposizioni varie | Portale Normativo