Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 1 apr 2010
1. Al fine di garantire la continuità delle iniziative economiche, i soggetti qualificati, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione in vigore alla data del 31 dicembre 2009, quali operatori professionali registrati, continuano ad operare in qualità di destinatari registrati ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 come modificato dal presente decreto legislativo, nel rispetto degli obblighi per i medesimi previsti.
2. Fino al 31 dicembre 2010, relativamente alle fattispecie da stabilire con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, possono continuare ad essere applicate le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente fino alla data del 31 dicembre 2009.
3. In tutte le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «operatore registrato», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «destinatario registrato».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-29;48#art-2