Titolo II
Art. 66
Spacci interni
In vigore dal 14 set 2012
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. Al comma 3, dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio di attività".
3. I commi 1 e 2 dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-66