Parte SECONDA
Art. 58
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo
In vigore dal 8 mag 2010
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive
modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo
e della professione di geologo)
1. All' della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o";
b) alla lettera e), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l', commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.
L'espressione: "Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-58