Parte SECONDA
Art. 57
Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro
In vigore dal 8 mag 2010
(Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive
modificazioni, recante norme per l'ordinamento
della professione di consulente del lavoro)
1. All', secondo comma, lettera a), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, le parole: "della Comunità economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
2. All', terzo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, dopo la parola: "domicilio" è inserita la seguente: "professionale";
3. All' della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunità economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
c) al quarto comma la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "due";
d) il settimo comma è sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l', commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-57