Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 650
Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie
In vigore dal 28 mag 2026
1. I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma restando la riserva dei posti di cui all', sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito e a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:
a) ufficiali inferiori con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
c) allievi delle scuole militari;
d) volontari in ferma che hanno completato la predetta ferma senza demerito, sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.
d-bis) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.
2. Per l'ammissione alle Accademie militari, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1, quello appartenente alla rispettiva Forza armata o alla Sanità militare.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [....] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-650