Libro QUARTOTitolo IICapo IISez. I

Art. 648

Età per la partecipazione ai concorsi per le accademie militari

In vigore dal 25 feb 2026
1. L'età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non può essere superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare, il limite massimo è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. 2. L'età massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia dell'Arma dei carabinieri, da parte degli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti, è stabilita in anni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-648

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