Libro TERZOTitolo IIICapo IISez. V

Art. 595

Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministero della difesa è autorizzato a corrispondere al personale militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, le indennità, i contributi, gli indennizzi, gli assegni e le provvidenze di cui all', nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-595

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