Libro TERZOTitolo IIICapo IISez. V

Art. 594

Indennità di lungo servizio all'estero

In vigore dal 9 ott 2010
1. All'onere derivante dalla corresponsione dell'assegno di lungo servizio all'estero e dell'indennità speciale eventualmente riconosciuta, di cui all', si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-594

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