Libro TERZOTitolo IIICapo IISez. IV

Art. 586

Oneri per il reclutamento di personale docente presso le scuole di lingue estere

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al fine di salvaguardare l'operatività dell'impiego delle Forze armate nelle missioni all'estero, assicurando la necessaria continuità didattica nell'addestramento tecnico-linguistico del personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in deroga all' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all', comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato il reclutamento del personale di cui all', comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e comunque entro il limite di spesa di euro 416.245,00 annui, a decorrere dall'anno 2006, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 2. La procedura selettiva di cui al comma 1 è riservata a coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito una specifica professionalità nell'espletamento di attività di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attività, previste dalle direttive addestrative connesse all'applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.
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