Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. XI
Art. 439
Spese per il ripristino
In vigore dal 9 ott 2010
1. Se l'amministrazione intende provvedere al ripristino, ha facoltà di eseguire direttamente le opere necessarie, ovvero di corrispondere l'importo all'avente diritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-439