Art. 439 · Spese per il ripristino
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XI

Art. 439

452 / 2493

Spese per il ripristino

In vigore dal 9 ott 2010
1. Se l'amministrazione intende provvedere al ripristino, ha facoltà di eseguire direttamente le opere necessarie, ovvero di corrispondere l'importo all'avente diritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-439