Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV

Art. 2233 septies

Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. Sino all'anno 2033, per il ruolo normale e speciale del Corpo unico della Sanità militare, la formazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore è stabilita con decreto ministeriale. 2. Nel decreto di cui al comma 1, le aliquote sono distinte in base ai preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri. 3. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Storico versioni

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