Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2233 duodecies
Periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei sottufficiali e dei graduati reclutati nel Corpo unico della Sanità militare
In vigore dal 28 mag 2026
1. Entro il 31 dicembre 2028, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Direttore della Sanità militare, d'intesa con i Capi di stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono individuati i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco utili ai fini dell'avanzamento dei marescialli, dei sergenti e dei graduati della Sanità militare reclutati nel Corpo unico della Sanità militare.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2233-duodecies