Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. IV
Art. 2169
Indennità di impiego operativo al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le indennità operative e relative indennità supplementari, previste per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2169