Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. IV
Art. 2167
Indennità pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Agli ufficiali dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all', comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2167