Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 2144
Cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
In vigore dal 20 feb 2020
1. L'ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2144