Libro NONOTitolo ICapo IISez. III

Art. 2144

Cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza

In vigore dal 20 feb 2020
1. L'ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2144

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