Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 2142
Transito nell'impiego civile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
In vigore dal 7 lug 2017
1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nei casi di cui all', transita - rispettivamente - nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione nonché secondo le ulteriori procedure di cui al predetto . Al personale transitato si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2142