Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II›Sez. VI
Art. 1754
Servizio presso enti diversi
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporanea, presso enti diversi dalla Croce rossa italiana, e tanto meno essere iscritte nelle liste di tali enti, senza autorizzazione dell'ispettrice nazionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 cessa di avere effetto quando le infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla Croce rossa italiana in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1754