Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II›Sez. VI
Art. 1753
Chiamate in servizio
In vigore dal 9 ott 2010
1. La chiamata delle infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo per il periodo annuale di servizio ordinario o per servizio locale di rappresentanza, ha luogo con provvedimento dell'ispettrice del comitato dal quale dipende l'infermiera volontaria.
2. Il servizio ordinario del periodo annuale è prestato dall'infermiera volontaria, per quanto possibile, nel comune ove essa ha la propria residenza, o nel più vicino comune del medesimo centro di mobilitazione in cui trovasi una unità sanitaria appropriata.
3. Se il comune più vicino è situato fuori dell'ambito di competenza territoriale del comitato, l'ispettrice provoca il provvedimento di chiamata da parte dell'ispettrice del centro di mobilitazione.
4. Se occorre chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra o di grave crisi internazionale, o in servizio straordinario in tempo di pace, si dà la precedenza a quelle che sono iscritte nel ruolo attivo.
5. La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di pace o in servizio di guerra o di grave crisi internazionale ha luogo con provvedimento dell'ispettrice nazionale, emanato per delega del presidente nazionale dell'Associazione, e notificato all'interessata dall'ispettrice da cui dipende.
6. Nelle chiamate in servizio straordinario in tempo di pace si dà la precedenza alle infermiere volontarie che hanno la propria residenza più vicina al luogo ove il servizio è prestato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1753