Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. VIII

Art. 1671

Sospensione dal grado

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana può essere inflitta la sospensione dal grado. 2. L'anzianità del militare sospeso dal grado è ridotta di un periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione. 3. La sospensione dal grado è inflitta in seguito a designazione del presidente nazionale dell'Associazione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla sospensione dall'impiego di cui alla sezione IV del capo II del titolo V del libro IV.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1671

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