Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. VIII
Art. 1671
Sospensione dal grado
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana può essere inflitta la sospensione dal grado.
2. L'anzianità del militare sospeso dal grado è ridotta di un periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione.
3. La sospensione dal grado è inflitta in seguito a designazione del presidente nazionale dell'Associazione.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla sospensione dall'impiego di cui alla sezione IV del capo II del titolo V del libro IV.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1671