Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. VI

Art. 1666

Cessazione dal ruolo di riserva

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli iscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del settantottesimo anno di età per il grado di maggior generale, del settantatreesimo anno di età se ufficiali superiori medici o farmacisti, del settantesimo anno di età se ufficiali superiori amministrativi e del sessantottesimo anno di età se ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore il proprio grado e l'uso dell'uniforme. 2. Gli iscritti al personale di assistenza, raggiunto il cinquantottesimo anno di età, possono essere impiegati per i servizi territoriali. Gli stessi cessano di appartenere al personale dell'Associazione, al compimento del sessantottesimo anno di età.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1666

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo