Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. VI
Art. 1441
Istituzione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Arma dei carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Arma dei carabinieri sono premiati con le seguenti ricompense:
a) ricompense al valore:
1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;
3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;
b) ricompense al merito per imprese, studi e azioni caratterizzate da somma perizia:
1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.
2. Le medaglie al valore e le croci al merito dell'Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Arma dei carabinieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1441