Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. V
Art. 1439
Istituzione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per atti e imprese di singolare coraggio e perizia compiuti a bordo di aeromobili in volo, sono istituite le seguenti ricompense:
a) medaglia d'oro al valore aeronautico;
b) medaglie d'argento al valore aeronautico;
c) medaglia di bronzo al valore aeronautico.
2. È istituita la medaglia (d'oro, d'argento e di bronzo) al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui è derivato lustro e decoro all'aviazione italiana.
3. Le medaglie al merito aeronautico possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri, a comandi, corpi o enti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1439