Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. II
Art. 1429
Decorrenza della perdita
In vigore dal 9 ott 2010
1. La perdita delle decorazioni prevista dall', comma 1, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, prevista dall', comma 1, decorrono dalla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna.
2. La perdita o la sospensione delle ricompense al valore militare, decretate a termine dei precedenti , comma 2 e 1428, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita o la sospensione delle distinzioni onorifiche di guerra prevista dall', comma 2, decorrono dalla data del relativo decreto presidenziale o della relativa determinazione ministeriale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1429