Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. II
Art. 1427
Casi di sospensione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Se nei casi sotto elencati non è decretata la perdita delle decorazioni, di cui all', il Ministro competente può disporre con sua determinazione la sospensione della facoltà di fregiarsi delle dette decorazioni, e di godere dell'annesso beneficio economico, per tutta la durata della pena principale e accessoria o della misura disciplinare o di prevenzione:
a) condanna a pena restrittiva della libertà personale, eccedente i sei mesi, o che ha per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
b) sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado;
c) applicazione di misura di prevenzione definitiva.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1427