Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. II

Art. 1427

Casi di sospensione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Se nei casi sotto elencati non è decretata la perdita delle decorazioni, di cui all', il Ministro competente può disporre con sua determinazione la sospensione della facoltà di fregiarsi delle dette decorazioni, e di godere dell'annesso beneficio economico, per tutta la durata della pena principale e accessoria o della misura disciplinare o di prevenzione: a) condanna a pena restrittiva della libertà personale, eccedente i sei mesi, o che ha per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici; b) sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado; c) applicazione di misura di prevenzione definitiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1427

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo