Libro QUARTOTitolo VIICapo XIISez. IV

Art. 1263

Periodi di imbarco per gli ufficiali della Marina militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per gli ufficiali di complemento della Marina militare, il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, è computato per metà ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla seguente sezione V, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1263

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