Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XII›Sez. IV
Art. 1263
1323 / 2493Periodi di imbarco per gli ufficiali della Marina militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per gli ufficiali di complemento della Marina militare, il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, è computato per metà ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla seguente sezione V, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1263