Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XI›Sez. I
Art. 1241
Avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento avviene con le modalità previste per gli ufficiali in congedo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1241