Libro QUARTOTitolo VIICapo XISez. I

Art. 1240

Avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata

In vigore dal 9 ott 2010
1. I sottotenenti e i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
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