Art. 4

Entrata in vigore

In vigore dal 1 apr 2010
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Alfano, Ministro della giustizia Fazio, Ministro della salute Scajola, Ministro dello sviluppo economico Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;47#art-4

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Art. 4 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunita' e l'esportazione fuori della Comunita' di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. — Entrata in vigore | Portale Normativo