Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189

In vigore dal 1 apr 2010
Modifiche all' della legge 20 luglio 2004, n. 189 1. All', comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «(canis familiaris)» e: «(Felis catus)» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «(Canis lupus familiaris)» e: «(felis silvestris)»; dopo la parola: «commercializzare» è inserita la seguente: «, esportare». 2. All', comma 3, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la parola: «condanna», sono inserite le seguenti: «, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;47#art-2

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Art. 2 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunita' e l'esportazione fuori della Comunita' di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. — Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 | Portale Normativo