Capo III
Art. 18
Organismi presso i tribunali
In vigore dal 20 mar 2010
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28#art-18