Capo II
Art. 15
Mediazione nell'azione di classe
In vigore dal 1 gen 2023
1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 840-bis del codice di procedura civile, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28#art-15