Capo II

Art. 5

Classificazione delle risorse

In vigore dal 11 mar 2010
1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione od ente da essa delegato, nel caso di rinvenimento sulla terraferma ed al Ministero dello sviluppo economico nel caso di rinvenimento in mare. 2. L'autorità competente riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione pubblica nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa e nel BUIG.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;22#art-5

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Art. 5 Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Classificazione delle risorse | Portale Normativo