Capo I

Art. 2

Inventario delle risorse geotermiche

In vigore dal 11 mar 2010
1. I titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale presentano all'autorità competente e al Ministero dello sviluppo economico, con cadenza annuale, un rapporto annuale sui risultati conseguiti. 2. Il Ministero dello sviluppo economico redige una relazione pubblica annuale su stato e prospettive della geotermia in Italia, con l'indicazione dei territori di interesse geotermico, sulla base dei rapporti di cui al comma 1 e delle informazioni fornite dalle Regioni e dai Comuni anche per quanto concerne le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. Al fine di assicurare un flusso di informazioni costante dai comuni, alle province, alle regioni, allo Stato, gli enti competenti informano tempestivamente la Regione del rilascio di autorizzazioni o titoli abilitativi comunque denominati, di loro competenza e le regioni trasmettono i dati riepilogativi annuali al Ministero dello sviluppo economico. 3. I Comuni, in sede di redazione e di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, tengono conto delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate ai fini della coltivazione geotermica nonché delle ulteriori potenzialità della risorsa energetica. 4. Il Ministero dello sviluppo economico rende disponibile l'inventario delle risorse geotermiche, cura l'aggiornamento dello stesso e di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con le regioni interessate, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;22#art-2

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Art. 2 Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Inventario delle risorse geotermiche | Portale Normativo