Art. 5

Decorrenza

In vigore dal 20 feb 2010
1. Le disposizioni di cui all', con esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere t) ed u), quelle di cui all' e all' si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettera t), si applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal 1° gennaio 2010. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettera u), si applicano a partire dalla data fissata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall', comma 1, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2011. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall', comma 2, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013.
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Art. 5 Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonche' il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. — Decorrenza | Portale Normativo