Art. 5
5 / 6Decorrenza
In vigore dal 20 feb 2010
1. Le disposizioni di cui all', con esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere t) ed u), quelle di cui all' e all' si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettera t), si applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal 1° gennaio 2010. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettera u), si applicano a partire dalla data fissata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall', comma 1, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2011.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall', comma 2, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;18#art-5