Capo VIII
Art. 32
Disposizioni comuni
In vigore dal 5 ago 2016
1. Se dai fatti previsti dagli , commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.
2. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Ministero dell'economia e delle finanze quando nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali:
a) è esercitata l'azione penale;
b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
c) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.
3. Deve essere altresì comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso l'atto, la sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell'organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della società di revisione legale per i reati commessi nell'esercizio della revisione legale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39#art-32