Capo VIII
Art. 31
Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione
In vigore dal 5 ago 2016
1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39#art-31