Capo II
Art. 8
Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento
In vigore dal 13 gen 2018
1. Il prestatore di servizi di pagamento che emette uno strumento di pagamento ha l'obbligo di:
a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dall'utente abilitato a usare lo strumento di pagamento, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell';
b) astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non... richiesti, a meno che lo strumento di pagamento già consegnato all'utente debba essere sostituito;
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché l'utente dei servizi di pagamento possa eseguire la comunicazione di cui all', comma 1, lettera b), nonché, nel caso di cui all', comma 4, di chiedere lo sblocco dello strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo, ove il prestatore di servizi di pagamento non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dall'utente, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui all', comma 1, lettera b), entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
c-bis) fornire all'utente la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all', comma 1, lettera b), a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello strumento di pagamento;
d) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento successivo alla comunicazione di cui all', comma 1, lettera b).
2. I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico del prestatore di servizi di pagamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-8