Capo II
Art. 6
Limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento
In vigore dal 13 gen 2018
1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento.
2. Il contratto quadro può prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza dello strumento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalità concordate, del blocco dello strumento, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello strumento di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-6