Titolo VII

Art. 41

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 1 mar 2010
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-41

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Art. 41 Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo