Art. 41 · Disposizioni finanziarie
Titolo VII

Art. 41

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 1 mar 2010
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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